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Manutenzione e pulizia delle aree private

L'articolo 5 del vigente Regolamento di Polizia rurale, dispone che: 

"I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica. Sono assimilate ai terreni di cui sopra le aree che pur avendone la destinazione, non sono state ancora edificate e che dovranno pertanto essere mantenute libere da rifiuti e regolarmente falciate in modo che l'erba non superi mai l'altezza massima di cm. 40".

L'inosservanza della predetta norma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, oltre all'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, con l'addebito delle spese sostenute".

mimetype   Regolamento di Polizia Rurale 216 KB

 

Per quanto riguarda i lotti in ambito urbano, trova applicazione l'Ordinanza Dirigenziale n. 2/04 del 13/7/2004, la quale dispone che:

"tutti i proprietari o possessori a qualsiasi titolo di lotti ricadenti in ambito urbano e nelle zone produttive, hanno l'obbligo di provvedere alla costante manutenzione degli stessi mediante periodici interventi di manutenzione e pulizia dei fossi, di sfalcio delle erbe, nonché rimozione e allontanamento di eventuali materiali depositati e quant'altro possa costituire pregiudizio per il decoro dell'ambiente.  Il manto erboso dell'area privata non potrà in ogni caso superare l'altezza di 10 cm. In caso di inadempienza verrà applicata la sanzione amministrativa di € 100,00 (cento/00), alla quale farà seguito l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese sostenute".

 

Conservazione delle siepi

siepe

Chi intenda piantare siepi a confine con altre proprietà private deve rispettare le distanze previste dall'articolo 892 del c.c., il quale prevede una distanza di cm. 50 dalla linea di confine ed un'altezza massima di m. 2,50.

Siepi ed alberature prospicenti la strada pubblica, sono invece soggette alle norme dettate dal Codice della Strada

Le siepi di altezza non superiore al metro, dovranno rispettare una distanza minima di 1 metro, quelle di altezza superiore al metro dovranno invece essere piantate ad una distanza minima di metri 3.

 

 

 

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